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L’Utilizzo del credito IVA 2018

L’Utilizzo del credito IVA 2018


La chiusura della dichiarazione annuale IVA a credito consente al contribuente alternativamente di:
  • Riportare il credito all’anno successivo ed utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche in compensazione verticale, vale a dire IVA su IVA;
  • Riportare il credito all’anno successivo ed utilizzarlo in compensazione per il pagamento di imposte e contributi, necessariamente tramite il modello F24 con la c.d. compensazione orizzontale;
  • Richiedere il credito a rimborso.

Importi e adempimenti

L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA per importi fino ad euro 5.000,00 non richiede alcun adempimento preventivo mentre per la compensazione orizzontale di importi superiori ad euro 5.000,00 è necessario
  • presentare la dichiarazione IVA
  • richiedere l’apposizione del visto di conformità ad un professionista abilitato e convenzionato con AdE
  • procedere alla compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Modalità di presentazione del Modello F24
La presentazione dei modelli F24 che espongono una compensazione deve essere necessariamente fatta utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) a prescindere dall’importo del credito utilizzato.
Quindi:
  • F24 senza compensazione con saldo a debito Invio tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)
OPPURE
Invio tramite i servizi bancari (Remote/home banking)
  • F24 con compensazione sia con saldo a debito sia con saldo zero
Invio esclusivo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)

Da ricordare
In caso di utilizzo del credito in compensazione:

  • In violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
  • Con visto di conformità apposto da soggetti non abilitati
l’ufficio provvede al recupero del credito utilizzato maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

In caso di importi iscritti a ruolo superiori a euro 1.500,00
La compensazione orizzontale di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Sospensione del modello F24
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione di modelli F24 relativi a compensazioni a rischio individuate secondo i criteri definiti dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28/08/2018. L’Agenzia comunica al contribuente se il modello F24 è stato sospeso, con apposita ricevuta contente anche la data in cui termina il periodo di sospensione.
Se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione, il pagamento si considera eseguito.

    Studio Mantovani – Lo staff

 




SRL e COOPERATIVE Nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo

E’ stato approvato in via definitiva e si è in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza che riforma fortemente molte delle regole inerenti lo stato di crisi dell’impresa, dal fallimento alle altre procedure.

Tra le misure più significative vi sono le procedure di allerta, finalizzate ad intercettare le situazioni di crisi o d’insolvenza con l’obbligo di segnalazione, da parte degli organi di controllo interni delle società, a un apposito organismo (Ocri), costituito presso la Camera di commercio. A tal fine, gli indici di crisi saranno elaborati entro il giugno 2020, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Anche l’Agenzia delle Entrate e l’INPS devono procedere alla segnalazione e l’obbligo, al superamento di certe soglie, grava anche sull’Agente della riscossione.

Uno degli aspetti più significativi ed immediatamente impattanti sulle SRL e COOPERATIVE è la modifica, imposta dall’articolo 379 del codice della crisi e dell’insolvenza, che ha modificato  l’articolo 2477, commi 3 e 4, cod. civ. in materia di società obbligate alla nomina del collegio sindacale o della società di revisione, prevedendo che:

la nomina dell’organo di controllo e del revisore è obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

La norma prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare lo statuto entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma. Il che significa che gli statuti devono essere adeguati entro nove mesi ma le società che non hanno l’obbligo di adeguare gli statuti (cioè le società che avessero un semplice richiamo all’articolo del codice civile modificato e normalmente è proprio così) potrebbero trovarsi obbligati (qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero superamento di uno dei limiti nei due esercizi precedenti) entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e, quindi, probabilmente già anche nella prossima assemblea di approvazione bilancio.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE PER ORGANI INTERNI, ENTRATE E INPS 
Oltre ai nuovi limiti, ora decisamente più bassi, per la nomina dell’organo di controllo, un’altra importante novità è rappresentata dall’introduzione della PROCEDURA DI ALLERTA al cui avvio è deputato, se non vi provvede l’amministratore, l’organo di controllo.

 

 

GLI OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

  • verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, obbligo imposto dal nuovo art. 2086 C.C.
  • verificare che l’organo amministrativo valuti se sussiste l’equilibrio economico finanziario
  • verificare che l’organo amministrativo valuti il prevedibile andamento della gestione
  • segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi

GLI INDIZI DELLA CRISI

  • non sostenibilità dei debiti con i prevedibili futuri flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare
  • incapacità di assicurare la continuità aziendale nei successivi 6 mesi
  • ritardi nei pagamenti reiterati e significativi già manifestatisi

Al fine di tali valutazioni è stato demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti l’individuazione di appositi indici che, come detto sopra, dovranno essere elaborati entro giugno 2020.

Inoltre, altrettanto importanti sono gli indici di tempestività dell’iniziativa che consentono di ottenere misure premiali in caso di adozione di una delle nuove procedure previste dal Codice della Crisi:

  • esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

LE SEGNALAZIONI DEI TERZI SOGGETTI COINVOLTI

Sono coinvolti nella procedura di segnalazione a vario titolo:
  • AGENZIA DELLE ENTRATE: obbligata a segnalare quando il debito IVA è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del periodo a cui si riferisce l’ultima liquidazione
  • INPS: obbligata a segnalare quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di 50mila euro
  • AGENZIA DELLA RISCOSSIONE: obbligata a segnalare quando la somma dei debiti affidati per la riscossione definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi i 500mila euro per le imprese individuali e un milione per le società.
  • BANCHE ED ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: hanno l’obbligo di dare notizia all’organo di controllo della comunicazione al cliente delle variazioni o revoche degli affidamenti.

Studio Mantovani – Lo Staff