L’Utilizzo del credito IVA 2018
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L’Utilizzo del credito IVA 2018


La chiusura della dichiarazione annuale IVA a credito consente al contribuente alternativamente di:
  • Riportare il credito all’anno successivo ed utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche in compensazione verticale, vale a dire IVA su IVA;
  • Riportare il credito all’anno successivo ed utilizzarlo in compensazione per il pagamento di imposte e contributi, necessariamente tramite il modello F24 con la c.d. compensazione orizzontale;
  • Richiedere il credito a rimborso.

Importi e adempimenti

L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA per importi fino ad euro 5.000,00 non richiede alcun adempimento preventivo mentre per la compensazione orizzontale di importi superiori ad euro 5.000,00 è necessario
  • presentare la dichiarazione IVA
  • richiedere l’apposizione del visto di conformità ad un professionista abilitato e convenzionato con AdE
  • procedere alla compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Modalità di presentazione del Modello F24
La presentazione dei modelli F24 che espongono una compensazione deve essere necessariamente fatta utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) a prescindere dall’importo del credito utilizzato.
Quindi:
  • F24 senza compensazione con saldo a debito Invio tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)
OPPURE
Invio tramite i servizi bancari (Remote/home banking)
  • F24 con compensazione sia con saldo a debito sia con saldo zero
Invio esclusivo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)

Da ricordare
In caso di utilizzo del credito in compensazione:

  • In violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
  • Con visto di conformità apposto da soggetti non abilitati
l’ufficio provvede al recupero del credito utilizzato maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

In caso di importi iscritti a ruolo superiori a euro 1.500,00
La compensazione orizzontale di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Sospensione del modello F24
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione di modelli F24 relativi a compensazioni a rischio individuate secondo i criteri definiti dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28/08/2018. L’Agenzia comunica al contribuente se il modello F24 è stato sospeso, con apposita ricevuta contente anche la data in cui termina il periodo di sospensione.
Se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione, il pagamento si considera eseguito.

    Studio Mantovani – Lo staff