SRL e COOPERATIVE Nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo
E’ stato approvato in via definitiva e si è in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza che riforma fortemente molte delle regole inerenti lo stato di crisi dell’impresa, dal fallimento alle altre procedure.
Tra le misure più significative vi sono le procedure di allerta, finalizzate ad intercettare le situazioni di crisi o d’insolvenza con l’obbligo di segnalazione, da parte degli organi di controllo interni delle società, a un apposito organismo (Ocri), costituito presso la Camera di commercio. A tal fine, gli indici di crisi saranno elaborati entro il giugno 2020, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Anche l’Agenzia delle Entrate e l’INPS devono procedere alla segnalazione e l’obbligo, al superamento di certe soglie, grava anche sull’Agente della riscossione.
Uno degli aspetti più significativi ed immediatamente impattanti sulle SRL e COOPERATIVE è la modifica, imposta dall’articolo 379 del codice della crisi e dell’insolvenza, che ha modificato l’articolo 2477, commi 3 e 4, cod. civ. in materia di società obbligate alla nomina del collegio sindacale o della società di revisione, prevedendo che:
“la nomina dell’organo di controllo e del revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
La norma prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare lo statuto entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma. Il che significa che gli statuti devono essere adeguati entro nove mesi ma le società che non hanno l’obbligo di adeguare gli statuti (cioè le società che avessero un semplice richiamo all’articolo del codice civile modificato e normalmente è proprio così) potrebbero trovarsi obbligati (qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero superamento di uno dei limiti nei due esercizi precedenti) entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e, quindi, probabilmente già anche nella prossima assemblea di approvazione bilancio.
GLI OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO
- verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, obbligo imposto dal nuovo art. 2086 C.C.
- verificare che l’organo amministrativo valuti se sussiste l’equilibrio economico finanziario
- verificare che l’organo amministrativo valuti il prevedibile andamento della gestione
- segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi
GLI INDIZI DELLA CRISI
- non sostenibilità dei debiti con i prevedibili futuri flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare
- incapacità di assicurare la continuità aziendale nei successivi 6 mesi
- ritardi nei pagamenti reiterati e significativi già manifestatisi
Al fine di tali valutazioni è stato demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti l’individuazione di appositi indici che, come detto sopra, dovranno essere elaborati entro giugno 2020.
Inoltre, altrettanto importanti sono gli indici di tempestività dell’iniziativa che consentono di ottenere misure premiali in caso di adozione di una delle nuove procedure previste dal Codice della Crisi:
- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
LE SEGNALAZIONI DEI TERZI SOGGETTI COINVOLTI
- AGENZIA DELLE ENTRATE: obbligata a segnalare quando il debito IVA è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del periodo a cui si riferisce l’ultima liquidazione
- INPS: obbligata a segnalare quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di 50mila euro
- AGENZIA DELLA RISCOSSIONE: obbligata a segnalare quando la somma dei debiti affidati per la riscossione definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi i 500mila euro per le imprese individuali e un milione per le società.
- BANCHE ED ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI: hanno l’obbligo di dare notizia all’organo di controllo della comunicazione al cliente delle variazioni o revoche degli affidamenti.
Studio Mantovani – Lo Staff